Prelievo di averi previdenziali svizzeri all’estero
Prelievo di averi previdenziali svizzeri all’estero
Quando le persone con domicilio all’estero desiderano prelevare i loro averi previdenziali svizzeri, sorgono spesso domande sull’ammissibilità del prelievo e sul trattamento fiscale. Non è raro che la situazione diventi molto complessa nelle costellazioni transfrontaliere. Quali sono le sfide e cosa bisogna fare per superarle?
Il prelievo di averi previdenziali dalla Svizzera da parte di persone domiciliate all’estero (ad esempio di averi della cassa pensione, di libero passaggio o del pilastro 3a) comporta spesso dubbi relativi all’imposizione fiscale. In linea di massima, la legislazione fiscale svizzera si basa sul principio della presenza fisica. Vi sono tuttavia eccezioni che possono far scattare l’obbligo fiscale anche in assenza di una presenza fisica. Ad esempio, le persone domiciliate all’estero che ricevono prestazioni da istituzioni di previdenza professionale svizzere o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata sono soggette a un cosiddetto assoggettamento fiscale limitato in virtù dell’appartenenza economica (ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. d/e LIFD e dell’art. 4 cpv. 2 lett. d/e LAID). L’imposta viene riscossa secondo la procedura dell’imposta alla fonte (artt. 95 e 96 LIFD e art. 35 cpv. 1 lett. g LAID).
In questi casi si applica inoltre una regolamentazione fiscale speciale per quanto riguarda la competenza locale e la procedura di tassazione: per le persone con domicilio fiscale in Svizzera, è il relativo cantone di domicilio a tassare le prestazioni di previdenza (imposizione all’aliquota previdenziale nel quadro della procedura ordinaria), mentre per le persone domiciliate all’estero il diritto d’imposizione (procedura dell’imposta alla fonte) spetta al cantone di domicilio del debitore della prestazione imponibile (ovvero la sede dell’istituzione di previdenza). In generale, l’obbligo fiscale è basato sulla data di scadenza della prestazione.
In che modo il diritto fiscale internazionale influenza l’imposizione di averi previdenziali all’estero?
Il diritto internazionale pubblico ha sempre la precedenza sul diritto nazionale. Di conseguenza, il diritto internazionale pubblico - in particolare le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera con oltre 100 Stati - può limitare o ridurre il suddetto diritto di imposizione nazionale per le prestazioni di previdenza in questione. Il modello di convenzione fiscale dell’OCSE (art. 18) stabilisce che il diritto di tassare le pensioni private e le remunerazioni simili spetta generalmente allo Stato di domicilio del beneficiario. La maggior parte delle convenzioni contro la doppia imposizione concluse dalla Svizzera segue questo principio. Tuttavia, esistono numerose eccezioni. Alcune convenzioni contro la doppia imposizione con determinati Stati fanno dipendere l’attribuzione del diritto d’imposizione dalla forma del versamento (prelievo sotto forma di rendita o di capitale, come ad es. nel caso dell’Australia), o dal tipo di rendita (come ad es. nel caso della Svezia). Altri accordi seguono invece la recente tendenza a spostare il diritto d’imposizione verso lo Stato della fonte, come il Brasile o i Paesi Bassi con un diritto d’imposizione «condiviso».
Se lo Stato estero ha un diritto d’imposizione esclusivo, il diritto unilaterale di imposizione della Svizzera è limitato. In questo caso, il rimborso dell’imposta alla fonte riscossa può essere richiesto in Svizzera entro tre anni tramite la procedura di rimborso, al fine di evitare la doppia imposizione. Nell’ambito della procedura di richiesta di rimborso è inoltre necessario presentare una conferma del paese di domicilio estero. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente che lo Stato di domicilio confermi il domicilio del beneficiario e che sia a conoscenza del versamento della prestazione in capitale. Talvolta, tuttavia, per farsi rimborsare l’imposta svizzera è necessario fornire la prova dell’effettiva tassazione nello Stato di domicilio (cosiddetta clausola «subject-to-tax»). L’assenza di una norma «subject-to-tax» può effettivamente portare a una doppia non imposizione, come avviene o è avvenuto, ad esempio, in alcuni accordi contro la doppia imposizione con i paesi del Sud-Est asiatico, i quali omettono regolarmente di tassare i versamenti in capitale nel luogo di domicilio. Alla luce del principio nazionale in materia d’imposizione della previdenza «piena deducibilità dei contributi - piena imposizione delle prestazioni» e degli sforzi di politica fiscale internazionale dell’OCSE per evitare la doppia non imposizione, una tale situazione porta a uno squilibrio tra deducibilità e imponibilità della prestazione. La maggior parte delle convenzioni per evitare la doppia imposizione contiene disposizioni speciali per il prelievo di rendite derivanti da un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico.
È meglio trasferire gli averi previdenziali in un cantone fiscalmente vantaggioso prima di trasferirsi all’estero?
C’è un luogo comune secondo cui gli averi di previdenza dovrebbero essere trasferiti in un cantone fiscalmente vantaggioso (in termini di imposizione della previdenza) prima di essere prelevati in caso di partenza all’estero. In realtà, è diffusa l’idea errata che, quando si lascia definitivamente la Svizzera, sia sempre vantaggioso trasferire prima la prestazione d’uscita a un istituzione di previdenza o di libero passaggio in un cantone fiscalmente vantaggioso, per poi prelevarla in un secondo momento.
In questo contesto, va notato che il diritto d’imposizione (alla fonte) del cantone in cui è domiciliata l’istituzione di previdenza si applica solo se il beneficiario non è domiciliato o non soggiorna in Svizzera a fini fiscali, ossia se il pagamento avviene solo dopo la partenza definitiva. Per contro, se il versamento avviene mentre la persona è ancora domiciliata in Svizzera, cioè prima della partenza definitiva, il cantone di domicilio gode del diritto ordinario d’imposizione. Se il pagamento avviene effettivamente dopo il trasferimento del domicilio all’estero e il diritto di imposizione (esclusivo) spetta al nuovo Stato di domicilio in base alla convenzione contro la doppia imposizione, il trasferimento preventivo a un’istituzione di previdenza in un cantone fiscalmente più favorevole non comporta alcun vantaggio in materia fiscale. È possibile richiedere in Svizzera il rimborso dell’imposta pagata in questo cantone e lo Stato estero può procedere all’imposizione finale definitiva. In questi casi è necessario considerare l’onere fiscale complessivo (a livello internazionale), non solo quello in Svizzera.
Quali sono gli aspetti da considerare in materia di diritto previdenziale quando ci si trasferisce all’estero?
Chi si trasferisce all’estero, può prelevare interamente o parzialmente la prestazione di libero passaggio (PLP) accumulata nella previdenza professionale, a seconda dell’età e del nuovo Stato di domicilio.
La tabella seguente indica se è possibile prelevare il capitale per intero o solo in parte:
Partenza per
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Data di partenza
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Prelievo dell’intera PLP possibile
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Prelievo della parte sovraobbligatoria della PLP possibile
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Stati UE/AELS (senza BG, RM, HR, FL)
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Prima dell’1.6.2007
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Sì
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n/a*
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Dopo l’1.6.2007
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Con riserva**
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Sì
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Bulgaria / Romania
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Prima dell’1.6.2009
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Sì
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n/a*
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Dopo l’1.6.2009
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Con riserva**
|
Sì
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Croazia
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Prima dell’1.1.2017
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Sì
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n/a*
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Dopo l’1.1.2017
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Con riserva**
|
Sì
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Gran Bretagna
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Dopo l’1.11.2021
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Sì
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n/a*
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Paesi non UE/AELS
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Sì
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n/a*
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Se il nuovo luogo di domicilio si trova in uno Stato UE/AELS, è possibile percepire liberamente solo la parte sovraobbligatoria dell’avere di previdenza. L’avere derivante dalla previdenza minima obbligatoria (LPP) può essere versato solo se nel nuovo paese di domicilio non esiste alcuna assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per superstiti. Se non esiste più alcun obbligo assicurativo, è necessario dimostrarlo alla fondazione di libero passaggio in Svizzera. Le autorità estere competenti rilasciano tali conferme non prima di 90 giorni dalla partenza. Tali scadenze possono variare all’interno dell’UE/AELS. Nel caso di pagamenti verso la Grecia, ad esempio, tale conferma viene rilasciata non prima di 366 giorni dalla partenza.
Se il pagamento in contanti non è possibile, l’avere rimane su un conto bloccato (conto o polizza di libero passaggio) in Svizzera. In tal caso può essere versato al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS (59 anni per le donne / 64 anni per gli uomini). Le persone tra i 60 e i 65 anni che si trasferiscono nell’UE/AELS, abbandonano l’attività lavorativa ed escono dalla previdenza professionale, possono scegliere tra una rendita o un versamento in capitale oppure una forma mista. A seconda del piano di previdenza, ciò è possibile già a partire dai 58 anni.
In caso di partenza verso un paese al di fuori dell’UE/AELS, è possibile percepire immediatamente l’intera prestazione di libero passaggio. A tal fine, occorre presentare all’istituzione di previdenza o alla fondazione di libero passaggio la relativa conferma di partenza oppure la conferma di domicilio nel nuovo paese.
A differenza di quanto previsto per gli averi di libero passaggio della previdenza professionale, gli averi della previdenza privata (3° pilastro) possono essere prelevati immediatamente al momento della partenza, indipendentemente dal nuovo paese di domicilio.
Complessità della previdenza internazionale: vale la pena valutare accuratamente la situazione
Il panorama fiscale e di assicurazione sociale a livello internazionale nel settore della previdenza è complesso, per cui le conseguenze in materia fiscale e di assicurazione sociale devono sempre essere attentamente esaminate e chiarite caso per caso. È raccomandabile consultare gli accordi in materia, in particolare le convenzioni sulla sicurezza sociale e sulla doppia imposizione, nonché eventuali accordi (supplementari), e osservare le norme giuridiche dello Stato di domicilio. Per una valutazione fondata, è importante adottare una prospettiva globale e olistica.