Imposizione dei lavoratori frontalieri tra Svizzera e Italia

Dal 1974 era in vigore un accordo sull’imposizione dei frontalieri tra la Svizzera e l’Italia, che costituiva parte integrante della corrispondente convenzione per evitare le doppie imposizioni. Tuttavia, questo accordo non teneva conto delle nuove modalità di lavoro flessibile che hanno preso piede nel tempo. Per questo motivo, l’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul nuovo accordo. Il nuovo Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicato dal 1º gennaio 2024, migliora significativamente la normativa precedente. Tiene conto delle attuali modalità di lavoro e garantisce che la situazione fiscale dei frontalieri possa essere valutata in modo appropriato.

 

Precedente regolamento sull’imposizione dei lavoratori frontalieri dall’Italia

Il regolamento precedente si applicava solo alle persone residenti in Italia che lavoravano in un Cantone svizzero in prossimità del confine. L’accordo non conteneva una definizione del termine «lavoratore frontaliere». Pertanto, le autorità fiscali si basavano su procedure consolidate, secondo le quali un frontaliere è una persona fisica residente in un Comune italiano in prossimità del confine e impiegata da un datore di lavoro svizzero nei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese. Inoltre, per mantenere lo status di frontaliere era obbligatorio il rientro quotidiano nel luogo di residenza. Se il datore di lavoro in Svizzera offriva la possibilità di lavorare dall’Italia presso il proprio domicilio, non venivano applicate le disposizioni dell’Accordo sull’imposizione dei frontalieri, bensì le normali disposizioni della convenzione per evitare la doppia imposizione tra Svizzera e Italia. In base a queste norme, il reddito da lavoro veniva tassato nello Stato in cui l’attività veniva fisicamente svolta. Le giornate in home office in Italia erano quindi imponibili in Italia.

Se una persona soddisfaceva i requisiti di frontaliere, il reddito da lavoro era tassato esclusivamente in Svizzera e i Cantoni interessati trasferivano il 40% (o il 38,8% in alcuni Cantoni) del reddito al Comune italiano di residenza a titolo di compensazione.

 

Il nuovo Accordo sull’imposizione dei frontalieri

Il nuovo accordo, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicato a partire dal 1° gennaio 2024, si basa sul principio di reciprocità e si applica sia alle persone residenti in Italia che in Svizzera.

Due termini importanti, in particolare, sono ora disciplinati nell’accordo e non devono più essere interpretati sulla base della prassi consolidata: il termine «area di frontiera» e il termine «lavoratore frontaliere».

  • Area di frontiera

    Per quanto riguarda l'area di frontiera, è stato stabilito che l’accordo sull’imposizione dei frontalieri si applica solo ai Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e, sul versante italiano, alle regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano.

    Le autorità fiscali hanno pubblicato l’elenco definitivo dei comuni / delle province il 19 gennaio 2024.

  • Lavoratore frontaliere

    Le persone a cui può essere applicato l’accordo sono residenti ai fini fiscali in un Comune che

    1. si trova entro un raggio di 20 chilometri dal confine;
    2. lavorano nell'area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro ivi domiciliato;
    3. rientrano generalmente ogni giorno al luogo di residenza.

     

L’accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri è ora applicabile alle persone fisiche che:

  1. sono residenti ai fini fiscali in un Comune il cui territorio si trova in tutto o in parte entro 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente;
  2. svolgono un’attività dipendente nell'area di confine per una stabile organizzazione o una sede fissa di affari;
  3. in linea di principio, rientrano ogni giorno dal lavoro al luogo di residenza.

 

Cosa implica il nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri per i datori di lavoro in Svizzera?

Il nuovo accordo comporta una distinzione tra due categorie di frontalieri dall’Italia a cui i datori di lavoro svizzeri devono prestare attenzione: i nuovi e i vecchi frontalieri.

Nuovi frontalieri

L’espressione «nuovi frontalieri» si riferisce alle persone che svolgono una nuova attività lucrativa in Svizzera a partire dal 17 luglio 2023 e che sono fiscalmente residenti in Italia.

In questo caso, la Svizzera può riscuotere l’80% dell’imposta alla fonte sul reddito utilizzando i nuovi codici tariffari (R, S, T, U e V). Per determinare l’aliquota d’imposta è decisivo il reddito da lavoro a livello mondiale. Un nuovo frontaliere sarà sottoposto alla tassazione ordinaria in Italia e l’Italia, in quanto Paese di residenza, eviterà la doppia imposizione compensando le imposte svizzere.

Per questo tipo di frontalieri l’accordo esclude esplicitamente un’imposizione diversa dall’imposta alla fonte ordinaria. Ciò significa che un frontaliere italiano non può presentare una dichiarazione d’imposta svizzera nell’ambito della tassazione ordinaria ulteriore a causa di un’eventuale «quasi residenza».

Vecchi frontalieri

Questo termine include le persone già qualificate come frontalieri ai sensi del vecchio accordo tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Rientrano nella definizione anche le persone impiegate presso un datore di lavoro svizzero durante il suddetto periodo e che riprendono a lavorare in Svizzera dopo un’interruzione o un cambio di datore di lavoro. A queste persone si applicano disposizioni transitorie. Di conseguenza, l’imposizione esclusiva in Svizzera continuerà – ora con le aliquote ordinarie dell’imposta alla fonte – e la Svizzera verserà ai Comuni italiani di confine una compensazione finanziaria pari al 40% della corrispondente imposta svizzera fino alla fine dell’anno fiscale 2033.

Dal 2034, la Svizzera continuerà ad applicare l’imposizione, ma senza la compensazione finanziaria all’Italia.

Anche se si tratta di vecchi frontalieri, la definizione di lavoratore frontaliere in base al nuovo accordo deve essere soddisfatta.

Se i datori di lavoro svizzeri impiegano frontalieri italiani, è importante che conoscano bene la situazione dei propri collaboratori per poter distinguere tra vecchi e nuovi frontalieri o, in generale, frontalieri fiscali. Questa distinzione è rilevante anche per l’applicazione della tariffa dell’imposta alla fonte.

È inoltre consigliabile sensibilizzare i collaboratori all’importanza del costante obbligo di informare sulla situazione, per evitare conflitti riguardo all’imposizione in entrambi i Paesi.

 

E se i collaboratori non viaggiano per lavoro tutti i giorni?

45 giorni di mancato rientro per i frontalieri

Il protocollo aggiuntivo stabilisce che i frontalieri sono autorizzati a non rientrare nel Paese di residenza per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni civili, senza perdere lo status di frontaliere. I giorni di ferie e di malattia non rientrano in questo limite.

I giorni di mancato rientro sono quindi generalmente giorni lavorativi in cui i collaboratori non tornano al loro luogo di residenza per motivi professionali, perché non è più ragionevole in termini di distanza o per altri motivi.

Non è (ancora) disponibile un modulo specifico per documentare i 45 giorni di mancato rientro. Ciò significa che gli stessi datori di lavoro svizzeri hanno la responsabilità di consentire la verifica dei 45 giorni di mancato rientro.

I giorni di lavoro trascorsi in telelavoro o home office non vengono conteggiati come giorni di mancato rientro per lavoro.

Telelavoro dei frontalieri

La Svizzera e l’Italia hanno raggiunto un’intesa sulla possibilità di telelavoro in due accordi amichevoli. Un accordo amichevole si applica retroattivamente dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre per ora il secondo è applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

In base all’accordo amichevole applicabile retroattivamente dal 1° febbraio 2023, un frontaliere può svolgere entro il 31 dicembre 2023 fino al 40% della propria attività lucrativa per il datore di lavoro svizzero nel Paese di residenza, l’Italia, senza perdere lo status di frontaliere.

L’accordo amichevole applicabile dal 1° gennaio 2024 prevede che sia i vecchi che i nuovi frontalieri abbiano la possibilità di svolgere da casa fino al 25% della propria attività lucrativa senza perdere lo status di frontaliere.

È importante notare che il telelavoro è un’attività svolta meramente da casa e non si applica ad altre circostanze, come ad esempio lo svolgimento del lavoro dalla casa di vacanza. È quindi consigliabile sensibilizzare i collaboratori e creare modalità di verifica all’interno dell’azienda.

Anche per il telelavoro non esistono (ancora) un modulo specifico o procedure prescritte per la documentazione e la verifica. Di conseguenza, i datori di lavoro svizzeri hanno l’obbligo di assicurare autonomamente opportune modalità di verifica.

 

Raccomandazione per i datori di lavoro svizzeri

Il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, nato dall’urgenza di ridisciplinare la situazione fiscale dei frontalieri, rappresenta un significativo miglioramento rispetto al rigido accordo del 1974. Per soddisfare i requisiti attuali, contiene termini e definizioni precisi che consentono una valutazione fiscale accurata. Oltre al nuovo accordo, sono stati altresì stilati diversi protocolli e accordi amichevoli che contribuiscono a migliorare ulteriormente le relazioni fiscali tra Italia e Svizzera.

I datori di lavoro svizzeri dovrebbero approfondire il nuovo regime fiscale e la nuova terminologia. I collaboratori interessati devono essere sensibilizzati al tema e opportunamente istruiti.

Gli specialisti di BDO saranno lieti di supportarvi nell’attuazione pratica in materia di buste paga e saranno a vostra disposizione per aiutarvi a creare i comunicati necessari o a mettere a punto le modalità di verifica.

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